Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
Articolo 11:quali sono i prodotti interessati
- Prodotti destinati ad essere utilizzati in nuovi impianti o in impianti esistenti
- Uso di questi prodotti: l'estrazione, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione di acque destinate al consumo umano e che entrano in contatto con tali acque
- acque destinate al consumo umano: acque destinate al consumo umano, alla cottura, alla preparazione di alimenti o ad altri usi domestici in locali pubblici e privati
Il percorso di approvazione
Il percorso di approvazione varia in base al Gruppo di Rischio o al Gruppo di Prodotto. I principali punti dell’elenco sottostante, non applicabili a tutti i gruppi, comprendono:
- Verifica della formulazione in accordo alle nuove liste positive europee (Atto Delegato 2024/367)
- Ispezione presso i siti produttivi
- Test di migrazione a diverse temperature e con diversi tipi di acque per la verifica di parametri richiesti dall’Atto Delegato 2024/368
- Verifica delle sostanze presenti non intenzionalmente aggiunte attraverso Gascromatografia-spettrometria di massa
- Verifica delle sostanze rilevanti
- Aumento della crescita microbica
- Ispezione e re testing parziale annuo
L’entrata in vigore e il periodo transitorio
A partire dal 2027, i prodotti che entreranno nel mercato dell'UE dovranno essere conformi. La conformità dovrà essere assicurata da un Ente accreditato e notificato secondo la presente Direttiva. Le notifiche non sono ancora state assegnate.
La Direttiva prevede che ogni singolo Paese possa usufruire di un periodo transitorio, di durata variabile secondo la decisione del singolo Paese, ma al massimo fino al 2032, permettendo ai prodotti approvati secondo la legislazione nazionale, prima del 31.12.2026, di continuare a circolare sul territorio del singolo Paese, per il periodo determinato.